Famiglia
Se la madre naturale sceglie lanonimato
Quando la ricerca delle origini contrasta col diritto alla privacy.
È legittimo il rifiuto di accesso alla cartella clinica della propria madre naturale? P. G. (email)
Risponde Massimo Persotti
È utile esporre il caso affrontato da Giovanni Masciocchi, difensore civico della Regione Abruzzo. Il dirigente responsabile dell?Urp di un?Asl ha espresso il diniego a un? istanza per ottenere la cartella clinica della madre naturale che aveva esercitato il diritto all?anonimato. Tale diritto è da considerarsi collegato a un “interesse riconosciuto e protetto dall?attuale ordinamento” e prevalente su quello del figlio. Il difensore civico ha condiviso il diniego perché in linea con la normativa in tema di riservatezza. La legge n. 149/01 ha stabilito una più puntuale regolamentazione dei casi in cui è possibile per l?adottato accedere alle informazioni sulla sua origine, attribuendone la competenza al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza. L?adottato può accedervi una volta compiuti i 25 anni ma resta un limite dato dal mancato riconoscimento “alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all?adozione a condizione di rimanere anonimo”: in tali casi, l?accesso alle informazioni non è consentito.
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